Quota 100, quando si va in pensione?

In quali date è possibile pensionarsi con la quota 100: lavoratori del settore privato, dipendenti pubblici, personale della scuola.

Sta finalmente per essere approvato il cosiddetto pacchetto previdenza, ossia il decreto in materia di pensioni che contiene la disciplina della quota 100. La quota 100 è una nuova tipologia di pensione anticipata, che consente l’uscita dal lavoro quando la quota, cioè la somma di età e anni di contributi, risulta almeno pari a 100. Inoltre, per pensionarsi con quota 100 occorre un’età minima pari a 62 anni e una contribuzione minima che ammonti almeno a 38 anni. Per raggiungere i contributi utili al trattamento, sarà possibile, in base a quanto descritto nella bozza di decreto, cumulare i versamenti accreditati in gestioni previdenziali diverse ed utilizzare sino a 2 anni di contributi figurativi.

Ma chi possiede tutti i requisiti utili alla quota 100 può pensionarsi immediatamente? In altre parole, con la quota 100 quando si va in pensione?

Per rallentare i pensionamenti e dilazionare le uscite dal lavoro, il Governo ha reintrodotto le finestre: in buona sostanza, non ci si potrà pensionare il mese successivo alla maturazione dei requisiti, come avviene ora per la maggior parte dei trattamenti, ma si potrà ottenere il trattamento solo in determinate date prestabilite, dette finestre di uscita.

Le finestre per la quota 100 sono differenti a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore, ossia per i lavoratori del settore privato, per i dipendenti pubblici e per il personale del comparto scuola.

Ma procediamo per ordine e facciamo il punto della situazione sulle date in cui è possibile pensionarsi con quota 100.

Come funziona la pensione quota 100?

La pensione quota 100 è una pensione anticipata, che si può raggiungere quando la quota maturata dal lavoratore risulta almeno pari a 100.

La quota è il risultato della somma dell’età pensionabile dell’interessato e degli anni di contributi posseduti: per fare un esempio, se il lavoratore ha compiuto 62 anni ed ha maturato 38 anni di contributi, raggiunge la quota 100 perché la somma di età e contribuzione è pari a 100 (62+38=100).

Quando l’età o gli anni di contribuzione non corrispondono a una cifra esatta, per calcolare la quota i mesi devono essere trasformati in decimi:

  • ad esempio, se il lavoratore ha raggiunto 63 anni e 6 mesi di età, ai fini del calcolo della quota deve indicare 63,5;
  • teoricamente, potrebbe ottenere la pensione quota 100 se possiede almeno 36 anni e 6 mesi di contributi (perché 100-63,5= 36,5, ossia 36 anni e 6 mesi).

Bisogna però considerare che, in base a quanto descritto nel pacchetto previdenza, per pensionarsi con la quota 100 non basta aver raggiunto la quota, ma sono stabiliti anche un’età minima e un requisito contributivo minimo. Inoltre, il meccanismo di trasformazione da utilizzare dovrebbe essere descritto nel decreto in materia, in via di approvazione.

Quali sono età e anni di contributi minimi per la quota 100

La pensione anticipata quota 100 può essere ottenuta con un’età minima di 62 anni ed una contribuzione minima pari a 38 anni. In buona sostanza, anche se si raggiunge la quota 100, non ci si può pensionare se l’età non risulta almeno pari a 62 anni ed i contributi non risultano almeno pari a 38 anni. Per chi ha 63 anni, dunque, la quota diventa 101, in quanto non viene abbassato il requisito contributivo dei 38 anni, per chi ne ha 64 la quota diventa 102, per chi ne ha 65 si passa alla quota 103, e così via…

Per ottenere il requisito contributivo sarà possibile utilizzare i versamenti accreditati in casse diverse attraverso il cumulo: sono però esclusi i periodi accreditati presso le casse dei liberi professionisti.

Si potranno utilizzare anche i contributi figurativi (quelli, cioè, accreditati dall’Inps in presenza di assenze “tutelate”, come malattia e maternità, o in presenza di disoccupazione indennizzata), ma sino a un massimo di due anni.

Come funzionano le finestre per la pensione?

La finestra per la pensione è il periodo di tempo che trascorre tra la data di maturazione dei requisiti per il trattamento e la liquidazione dell’assegno da parte dell’ente pensionistico.

Ma quali sono i requisiti da raggiungere, a partire dai quali scatta il periodo di finestra? I requisiti stabiliti per la “partenza della finestra” coincidono coi requisiti previsti per il diritto alla pensione, e sono differenti a seconda della gestione previdenziale a cui si è iscritti, della categoria di appartenenza e del tipo di trattamento che si vuole richiedere.

Per la maggior parte delle pensioni, i requisiti richiesti riguardano l’età e il possesso di un minimo di anni di contributi: ad esempio, per l’attuale pensione di vecchiaia ordinaria, si richiedono 67 anni di età, assieme al possesso di vent’anni di contributi.

In alcuni casi, per il trattamento si richiede anche la maturazione  di un assegno minimo: per il diritto alla stessa pensione di vecchiaia ordinaria, per fare un esempio, si richiede la maturazione di un assegno pari ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale, cioè a circa 687 euro mensili, se non si possiedono versamenti alla previdenza obbligatoria anteriori al 1996. Bisogna considerare, a scanso di equivoci, che per la pensione di vecchiaia attuale non sono previste finestre.

Spesso, le gestioni previdenziali dei liberi professionisti richiedono, oltre all’accredito di un minimo di anni di contributi, anche una determinata anzianità di iscrizione. Ma, considerando che i requisiti da maturare per la pensione possono essere diversi e numerosi, da quando iniziano a trascorrere le finestre?

Da quando parte la finestra?

Se i requisiti stabiliti per la pensione, da soddisfare contemporaneamente, sono differenti, nella generalità dei casi la finestra inizia a trascorrere a partire dalla maturazione dell’ultimo requisito, cioè dal requisito necessario al trattamento raggiunto più di recente.

Questo succede con le finestre mobili, attualmente in vigore per alcune tipologie di pensione: con la finestra mobile, in pratica, si deve conteggiare un determinato periodo di tempo a partire dalla maturazione dell’ultima condizione per la pensione, sino alla liquidazione della prestazione.

Ad esempio, per chi chiede la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione, è necessario attendere 18 mesi una volta che sono stati raggiunti tutti i seguenti requisiti:

  • età pari a 66 anni;
  • 20 anni di contributi;
  • ulteriori condizioni eventualmente richieste dal fondo a cui si è iscritti.

Con le finestre fisse, il punto di riferimento resta ugualmente il requisito maturato più recentemente, ma ci si può pensionare solo in date predeterminate, ossia all’apertura della finestra successiva rispetto alla data di maturazione dei requisiti, con un’ulteriore tempistica di attesa eventualmente stabilita dalla normativa.

Per quanto riguarda la quota 100 per i lavoratori del settore privato, ad esempio, se l’ultimo requisito utile alla pensione si matura in data 20 dicembre, bisogna considerare che la finestra fissa utile per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre si apre il 1° aprile dell’anno successivo: di conseguenza, chi raggiunge i requisiti entro il 31 dicembre 2018 si pensiona il 1° aprile 2019.

Quanto durano le finestre?

La durata delle finestre non è unica, ma cambia a seconda del tipo di finestra, mobile o fissa, del tipo di pensione e anche della categoria di appartenenza. Le finestre attualmente ancora operative, esclusa la quota 100, sono le cosiddette finestre mobili, che si calcolano a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito per il trattamento. Vediamo come funzionano:

  • per chi richiede la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione, la finestra è pari a 18 mesi; la pensione viene liquidata a partire dal primo giorno del 19º mese dalla data di maturazione dell’ultimo requisito;
  • per chi richiede la pensione di anzianità in regime di totalizzazione, invece, la finestra è ancora più lunga ed è pari a 21 mesi;
  • per chi vuole richiedere l’opzione donna, che sarà prorogata alle nate sino al 31 dicembre 1959 (1958 se autonome), a partire dalla maturazione dell’ultimo requisito tra quello contributivo (35 anni)  e quello di età, la finestra è pari a:
  • 12 mesi per le lavoratrici dipendenti;
  • 18 mesi per le lavoratrici autonome.
  • per quanto riguarda la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, che ad oggi può essere richiesta dei lavoratori dipendenti del settore privato che possiedono un’invalidità pari almeno all’80%, la finestra è pari a 12 mesi.

Quanto durano le finestre per la pensione quota 100?

In base a quanto emerso dal pacchetto previdenza, le finestre per la quota 100 avranno un funzionamento simile alle vecchie finestre fisse; in particolare, si aprirà una finestra ogni 3 mesi per i lavoratori del settore privato, una finestra ogni  6 mesi per i lavoratori del settore pubblico ed una finestra annuale per i lavoratori della scuola. Per gli statali, saranno inoltre richiesti 6 mesi di preavviso.

Ecco tutte le finestre previste per i lavoratori del settore privato:

  • prima finestra: aprile 2019 (per chi raggiunge i requisiti entro il 31 dicembre 2018);
  • seconda finestre: luglio 2019 (per chi raggiunge i requisiti tra gennaio e marzo 2019);
  • terza finestra: ottobre 2019 (per chi raggiunge i requisiti tra aprile e giugno 2019);
  • quarta finestra: gennaio 2020 (per chi raggiunge i requisiti tra luglio e settembre 2019)

Per i dipendenti pubblici, chi matura i requisiti entro il 31 marzo 2019 ha diritto alla decorrenza pensionistica il 1° luglio; chi matura invece i requisiti dal 1° aprile avrà una decorrenza sei mesi dopo, ossia alla finestra di gennaio 2020.

Cerchiamo di capire meglio come funzioneranno le finestre fisse quota 100:

  • Mario, dipendente del settore privato, ha maturato la quota 100, con i requisiti di età e contribuzione minimi, nel mese di dicembre 2018;
  • la finestra fissa che si apre per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 è fissata il 1°aprile 2019;
  • Mario può pensionarsi il 1° aprile 2019.

Il meccanismo di funzionamento delle nuove finestre, ad ogni modo, deve ancora essere illustrato nel dettaglio dal decreto che sta per essere approvato.

Durante la finestra si può lavorare?

Durante il periodo di finestra lavorare è consentito, ed i contributi accreditati influiscono sull’importo della pensione: sarebbe iniquo il contrario, in quanto si tratta di un periodo in cui il lavoratore non riceve alcun trattamento di pensione e nel quale i contributi sono versati regolarmente, senza sconti.

 

Fonte: https://www.laleggepertutti.it

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