Concretezza della Pubblica Amministrazione: Legge 56/2019

Il testo della legge 19 giugno 2019 n. 56, in vigore dal 7 luglio: Nucleo per la concretezza nella P.A., rilevamenti biometrici e novità in materia di assunzioni e concorsi.

LEGGE 19 giugno 2019, n. 56 “Concretezza delle Pubbliche Amministrazioni”, in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2019 e in vigore a partire dal 7 luglio 2019

Legge n. 55 del 19 giugno 2019

Legge n. 55 del 19 giugno 2019 con note

Nota di lettura del Servizio Bilancio

Dossier Centro Studi Senato

Relazione della Commissione

Osservazioni Corte dei Conti

Entra in vigore a partire dal 7 luglio 2019 la legge n. 55 del 2019 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”.

L’obiettivo della nuova legge, che porta a compimento un disegno di legge governativo, e in particolare del Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno,  è quello di individuare soluzioni concrete per garantire l’efficienza della pubblica amministrazione, il miglioramento immediato dell’organizzazione amministrativa e l’incremento della qualità dei servizi erogati ai cittadini.

Il contenuto della legge

L’art. 1 prevede l’istituzione del Nucleo della concretezza

Tale nuovo organo avrà il compito di verificare l’efficienza di intervento delle P.A., individuare le problematicità e suggerire azioni correttive, potendo a tal fine utilizzare ispezioni e sopralluoghi.

Allo stesso Nucleo è affidata l’elaborazione di un “piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle Pubbliche Amministrazioni”.

Previsto inoltre un apposito elenco, una specie di black list delle amministrazioni, dove saranno identificate le P.A. inadempienti.

L’art. 2 contempla le misure per il contrasto all’assenteismo.

Si prevede che le P.A. introducano “nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso”.

Si prevede che tali meccanismi di rilevamento, come l’utilizzo delle  impronte digitali, si applichino ai dirigenti di livello meno alto.

Sono invece esclusi dalla norma i docenti delle scuole di ogni livello, mentre per i dirigenti scolastici si prevede che, con successivo decreto ministeriale, siano previste specifiche modalità di controllo.

L’art. 3 detta misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella P.A.

Si tratta di uno sblocco del turnover della PA, con una serie di norme di semplificazione sullo svolgimento delle procedure concorsuali.

Si autorizzano le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, a procedere, a decorrere dall’anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente.

Viene fatta salva, in ogni caso, la disposizione dell’art. 1 c.399 della legge di Bilancio 2019, che ha stabilito il blocco per le assunzioni di molte amministrazioni.

La riforma fissa anche delle priorità generali alle nuove assunzioni.

Il piano dei fabbisogni delle PA dovrà prevedere di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di: a) digitalizzazione; b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; c) qualità dei servizi pubblici; d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; e) contrattualistica pubblica; f) controllo di gestione e attività ispettiva; g) contabilità pubblica e gestione finanziaria; f) controllo di gestione e attività ispettiva; g) contabilità pubblica e gestione finanziaria.

Previsto anche un portale del reclutamento online. Vengono introdotte modifiche in materia di composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, con l’istituzione di un Albo nazionale dei componenti delle commissioni

L’art. 4 ha ad oggetto la mobilità tra il sistema del lavoro pubblico e quello privato

La disposizione modifica il Testo Unico del Pubblico impiego, estendendo la possibilità di mobilità anche ai dipendenti “semplici”, e non solamente ai dirigenti.

L’art. 5 interviene sulla materia dei buoni pasto.

 

Fonte: https://www.giurdanella.it