PARERE ARAN SU PERMESSI RETRIBUITI PER MATRIMONIO

Riportiamo il parere pubblicato recentemente sul sito di ARAN sulla modalità di fruizione dei permessi retribuiti per matrimonio, in caso di dubbi delle Amministrazioni Pubbliche

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Nel caso di coniugi entrambi dipendenti della stessa Amministrazione/Ente, è possibile usufruire in due periodi diversi dei permessi retribuiti relativi all’evento matrimonio (ex art. 31, comma 2 del CCNL Funzioni Centrali)?

L’art. 31, comma 2 del CCNL comparto Funzioni Centrali riconosce al lavoratore un permesso di 15 gg. consecutivi “in occasione del matrimonio”, intendendo con tale locuzione che il permesso deve essere fruito in via strettamente correlata all’evento “matrimonio”, anche entro 45 giorni dalla data in cui lo stesso è stato contratto (art. 31, comma 2 del CCNL Funzioni Centrali).

Non emergono ulteriori limiti o particolari modalità di fruizione del permesso in questione.

Venendo al caso di specie, ossia come disciplinare l’eventualità che i coniugi, appartenenti alla medesima Amministrazione, richiedano di beneficiare di detto permesso in periodi diversi l’uno dall’altro, la scrivente rappresenta che tale beneficio concerne un diritto riconosciuto singolarmente al dipendente, il quale rimane libero di decidere – nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti –  se e quando avvalersene. L’Amministrazione, pertanto, non può esigere una contestuale fruizione del periodo di congedo tra i due coniugi, entrambi propri dipendenti.

Diversamente opinando, infatti, si verrebbe a creare un’evidente disparità di trattamento tra lavoratori che prestano servizio presso la stessa Amministrazione e coloro che prestano servizio in due Amministrazioni diverse (le cui scelte in ordine all’an quando beneficiare del permesso da parte di un coniuge rimarrebbero sconosciute al datore di lavoro dell’altro).