Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05342

Atto n. 4-05342

Pubblicato il 22 aprile 2021, nella seduta n. 319

LUCIDI , DE VECCHIS , IWOBI – Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze. –

Premesso che:

le Rappresentanze diplomatiche estere in Italia impiegano, presso le proprie sedi italiane, anche personale a contratto, di nazionalità italiana; la regolamentazione del lavoro è affidata alle Linee guida per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia (triennio 2020-2022), che suggerisce un percorso normativo per le politiche del lavoro dei dipendenti delle Ambasciate estere in Italia senza alcun obbligo normativo di applicazione; il personale citato, dipendente in Italia di uno Stato estero, risulta essere un ibrido giuridico pubblico-privato, stabilendo di fatto un grave deficit nelle tutele riconosciute a questi lavoratori dal nostro ordinamento giuridico, a partire dalla sottoscrizione di normali contratti di lavoro; tali soggetti sono a tutti gli effetti dei lavoratori dipendenti e subordinati;

preso atto che:

il sindacato FEDAE-CEUQ, chiedendo di inquadrare la fattispecie nell’ambito privatistico con stipula di un vero CCNL di categoria, ha condotto un’indagine sul caso, che ha portato a stabilire che: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota di risposta in data 3 febbraio 2020, dichiarava di non avere competenza per lo svolgimento delle ordinarie attività di controllo sui rapporti di lavoro in essere per i dipendenti italiani delle Ambasciate estere; il Ministero degli affari esteri per tramite dell’Ufficio II – Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, ha dichiarato che non esercita e non può esercitare una funzione di controllo su tali rapporti di lavoro; il Tribunale di Roma, in un ricorso civile di un dipendente avverso il datore di lavoro (Repubblica Federale di Germania), ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di giurisdizione;

considerato che risulta agli interroganti, nonostante il quadro normativo carente, l’Agenzia delle entrate chiede regolarmente ai lavoratori, ma non ai datori di lavoro, il versamento delle tasse annuali come comuni lavoratori, perfettamente inquadrati nell’ordinamento giuridico italiano;

considerato infine che, paradossalmente, in data 14 aprile 2021 è stato approvato un disegno di legge (Atto Senato 1646), volto a tutelare anche il personale dipendente estero nelle sedi diplomatiche italiane, cioè i corrispettivi dei lavoratori in questione, il che genera uno squilibrio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano provvedere al regolare inquadramento lavorativo e fiscale dei lavoratori in oggetto, che permetta la stipula di un regolare CCNL per la categoria, superando le linee guida finora disattese e inapplicate;

se intendano avvalersi dei propri poteri ispettivi per verificare la regolarità degli accertamenti fiscali fatti dall’Agenzia delle entrate.