CONFEDIR: NO ALLE STABILIZZAZIONI DEI DIRIGENTI NOMINATI SENZA PUBBLICO CONCORSO

Comunicato Stampa

Roma, 1 Giugno 2022

Prot. n. 199

La CONFEDIR registra con autentico sconcerto il secondo tentativo (in meno di un mese!) di utilizzare lo strumento improprio dell’emendamento alla legge di conversione di un decreto-legge che nulla ha a che vedere con la materia, per pervenire alla stabilizzazione definitiva quali dirigenti pubblici di soggetti destinatari di una precedente nomina “fiduciaria” (più chiaramente: politica). Il riferimento è all’emendamento “Manca e altri” proposto all’Atto Senato n. 2598 (“Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR”); in precedenza, analogo tentativo era stato realizzato addirittura in riferimento al decreto-legge “Emergenza Ucraina”.

La Corte costituzionale con una giurisprudenza consolidata ed ormai ultradecennale ha chiarito che simili “interventi”, ossia la previsione di selezioni-farsa con ampia riserva di posti a favore di personale non appartenente all’area dirigenziale e ivi in precedenza  nominato “a tempo” e appunto fiduciariamente, si scontra diametralmente con il vigente impianto costituzionale (artt. 51 e 97). Nella fattispecie, non è in discussione il possesso o meno in capo ai futuri “nominandi” dei necessari requisiti e delle necessarie attitudini, bensì la stessa visione della Pubblica Amministrazione italiana, oggetto da almeno 30 anni di “spallate legislative” tendenti a snaturarne il ruolo da corpo “al servizio esclusivo della Nazione” a soggetto funzionale alla contingente maggioranza; nel mentre, i risultati sotto il profilo degli “incrementi di efficienza” che spesso sono posti a giustificazione di simili interventi sono sotto gli occhi dell’intera collettività…

Per dirla con le espressioni testuali della Corte: “il pubblico concorso in quanto meccanismo di  selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione, costituendo ineludibile momento di controllo, funzionale al miglior rendimento  della pubblica amministrazione”. E, poiché “l’accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate non sfugge, di norma, alla regola del pubblico concorso, quest’ultima può dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi”. L’eventuale ammissibilità di deroghe legislative, spiega sempre la Corte, sono “legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico”, che certamente non ricomprendono “la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l’amministrazione”.

La CONFEDIR non può che condividere tali considerazioni e si appella perciò pubblicamente al Presidente della Repubblica affinché, quale supremo garante della Costituzione, vigili sul prevedibile reiterarsi di consimili tentativi nello scorcio di legislatura.

Inoltre, nella non augurabile eventualità che la manovra abbia successo, non mancherà come sempre in passato il sostegno di CONFEDIR alla categoria della dirigenza pubblica nelle opportune sedi, in vista degli inevitabili contenziosi.